Atto Costitutivo e Statuto Fondativo della Religione del Posponesimo
Versione fondativa finale per l'avvio della comunita religiosa informale
Premessa
E costituita la religione denominata Posponesimo, fondata sulla centralita dell'essere umano, della scelta consapevole e della possibilita di posporre l'azione, il giudizio, la parola o la decisione quando cio consenta maggiore felicita, minore sofferenza, maggiore comprensione, minore dispersione o migliore convivenza.
Il Posponesimo riconosce l'ateismo come proprio stato fondamentale: non fonda la propria dottrina sull'esistenza di una divinita, di una rivelazione soprannaturale o di un'autorita trascendente. Esso e tuttavia religione in quanto propone una visione complessiva dell'esistenza, una pratica rituale, una comunita di riflessione, un'etica condivisa e un percorso di trasformazione personale e collettiva.
L'ateismo qualifica il Posponesimo come religione, ma non costituisce un vincolo personale imposto agli aderenti. Ogni aderente puo credere, non credere, dubitare, appartenere ad altre religioni o percorsi spirituali, oppure non appartenere ad alcuna religione, purche rispetti lo Statuto, la liberta altrui, la dignita delle persone e la natura non dogmatica del Posponesimo.
Il Posponesimo non impone dogmi immutabili, non promette salvezza ultraterrena, non richiede obbedienza personale a capi spirituali e non limita la liberta individuale degli aderenti. Esso si fonda sulla partecipazione libera, sulla gratuita, sulla trasparenza, sulla protezione della dignita personale e sulla continua revisione democratica dei propri testi e delle proprie pratiche.
Il Posponesimo riconosce nella posposizione consapevole anche un principio di sostenibilita dell'esistenza. Ogni scelta immediata, impulsiva o non meditata puo produrre dispersione di energie, conflitti, consumo inutile, sofferenza evitabile e aumento del disordine nelle relazioni umane e nell'ambiente. Posporre, quando praticato con consapevolezza, introduce invece un intervallo di ordine, informazione e responsabilita. In questo senso il Posponesimo considera la posposizione come metodo umano per ridurre l'entropia pratica della vita e contribuire a una presenza piu sostenibile nell'universo.
Il Posponesimo nasce e intende restare, nella sua fase fondativa informale, privo di patrimonio proprio, privo di gestione economica, privo di transazioni, privo di quote, privo di donazioni, privo di proprieta, privo di mezzi propri e privo di qualsiasi attivita economica. La religione vive attraverso la partecipazione volontaria, la riflessione, il rito, la parola, la presenza, la tecnologia messa gratuitamente a disposizione e la responsabilita dei singoli aderenti.
Il Posponesimo, nella sua fase informale e non patrimoniale, non ha sede legale. La sua sede ordinaria e la Piattaforma Comune, intesa come spazio digitale principale di pubblicazione dello Statuto, del Commentario, dei riti, delle comunicazioni e delle procedure democratiche. Eventuali luoghi fisici utilizzati per incontri, riti o momenti comunitari sono messi temporaneamente e gratuitamente a disposizione dai singoli aderenti o da terzi e non costituiscono sede legale, patrimonio, domicilio stabile o proprieta del Posponesimo.
Art. 1 - Denominazione, natura e scopo
- E costituita la religione denominata Posponesimo.
- Il Posponesimo e una religione atea, laica, non dogmatica, democratica, gratuita, non patrimoniale e aperta, fondata sulla riflessione consapevole intorno alla scelta, al tempo, alla felicita, alla sofferenza, alla responsabilita umana e alla sostenibilita dell'esistenza.
- Il presente Statuto disciplina: i principi fondamentali del Posponesimo; il principio della posposizione consapevole; il principio di riduzione dell'entropia pratica; la natura religiosa atea del Posponesimo; la liberta di credo personale degli aderenti; il ruolo dei Proponenti Fondatori; il rito fondativo; il rito posponesista fondamentale; i riti comunitari, compreso il rito posponesista di unione; il testo di riferimento denominato Commentario; la Piattaforma Comune come sede ordinaria digitale; le funzioni comunitarie interne; l'ingresso, la partecipazione e l'uscita degli aderenti; la tutela della privacy e dei dati personali; la gratuita assoluta della partecipazione; l'assenza di patrimonio, quote, donazioni e gestione economica; i rapporti con altre religioni, filosofie e convinzioni personali.
- Il Posponesimo opera nel rispetto dell'ordinamento giuridico dei Paesi nei quali e presente, dei diritti fondamentali della persona, della liberta di coscienza, della liberta religiosa e della liberta di non credere.
- Il presente Statuto costituisce la base fondativa della comunita religiosa informale del Posponesimo e non comporta, di per se, costituzione di persona giuridica, ente patrimoniale, associazione riconosciuta, soggetto fiscale o soggetto titolare di rapporti economici.
Art. 2 - Principi fondamentali
- Il Posponesimo pone al centro della propria visione l'essere umano nella sua capacita di scegliere, riflettere, correggersi, convivere e cercare felicita riducendo, per quanto possibile, la sofferenza propria e altrui.
- Ogni scelta e influenzata dalle condizioni personali, sociali, culturali, materiali ed emotive in cui l'individuo si trova. Il Posponesimo non considera la scelta come atto isolato o puramente casuale, ma come processo consapevole, situato nel tempo e aperto alla revisione.
- La posposizione e il rinvio consapevole di una decisione, di un giudizio, di una parola o di un'azione, quando tale rinvio possa generare maggiore felicita, minore sofferenza, maggiore lucidita, minore dispersione o migliore responsabilita.
- Posporre non significa evitare, fuggire, rinunciare o procrastinare per inerzia. Posporre significa riconoscere il valore del tempo come spazio di comprensione.
- La posposizione e essa stessa una scelta. Essa puo essere breve o lunga, individuale o condivisa, razionale o intuitiva, purche sia esercitata con consapevolezza e senza danno intenzionale verso altri.
- Il Posponesimo riconosce il limite umano. Nessun aderente e tenuto a essere perfettamente coerente, perfettamente razionale o costantemente sereno. La pratica posponesista e un cammino, non una prova di purezza.
- Il Posponesimo rifiuta ogni forma di violenza, coercizione, manipolazione psicologica, discriminazione, sfruttamento economico, dipendenza personale o isolamento degli aderenti dalla loro famiglia, dalle loro relazioni, dalla societa o da altre comunita spirituali.
- Il Posponesimo rifiuta ogni competizione con altre religioni, filosofie o forme di non credenza. Esso non nasce per sostituire, vincere o negare percorsi altrui, ma per offrire uno spazio autonomo di riflessione sul tempo, sulla scelta e sulla sostenibilita dell'esistenza.
Art. 3 - Principio di riduzione dell'entropia pratica
- Il Posponesimo riconosce che l'esistenza umana si svolge in un universo attraversato da trasformazione, dispersione, consumo di energia, conflitto, mutamento e disordine.
- La posposizione consapevole non pretende di sospendere le leggi fisiche dell'universo, ne di negare il naturale aumento dell'entropia nei sistemi materiali. Essa assume l'entropia anche come immagine della dispersione che puo manifestarsi nella vita umana: azioni impulsive, parole premature, decisioni non meditate, consumo non necessario, conflitti evitabili e sofferenza prodotta senza consapevolezza.
- Posporre significa introdurre un intervallo di ordine nel flusso degli eventi. In tale intervallo l'essere umano raccoglie informazioni, riduce l'impulso, osserva le conseguenze, valuta alternative e sceglie con maggiore responsabilita.
- In questo senso, il Posponesimo considera la posposizione un metodo per ridurre l'entropia pratica dell'esistenza: meno spreco, meno danno, meno conflitto inutile, meno sofferenza evitabile, piu cura, piu misura, piu sostenibilita.
- La riduzione dell'entropia pratica non e un dogma scientifico, ma un principio etico, simbolico e operativo. Essa orienta l'aderente a scegliere non solo per se, ma anche in relazione agli altri esseri umani, agli altri viventi, all'ambiente e alle generazioni future.
- Ogni scelta posposta consapevolmente puo diventare un piccolo atto di sostenibilita: del pensiero, della parola, del corpo, delle relazioni, delle risorse e del mondo comune.
Art. 4 - Natura religiosa, ateismo e liberta degli aderenti
- Il Posponesimo e religione non perche affermi l'esistenza di una divinita, ma perche organizza una comunita intorno a una visione dell'esistenza, a un rito, a una pratica di consapevolezza e a un'etica condivisa.
- L'ateismo e lo stato fondamentale del Posponesimo. Nessuna divinita, entita soprannaturale, rivelazione o autorita ultraterrena costituisce fonte normativa della religione.
- L'ateismo del Posponesimo riguarda la religione come istituzione, non la coscienza individuale degli aderenti.
- Ogni aderente resta libero di essere ateo, agnostico, credente, dubbioso, appartenente ad altra religione, appartenente a piu percorsi spirituali o non appartenente ad alcuna comunita religiosa.
- La fonte del Posponesimo e l'esperienza umana: la scelta, l'attesa, il dubbio, la relazione, il linguaggio, la sofferenza, la felicita, la sostenibilita e la possibilita di modificare il proprio rapporto con il tempo.
- Il Posponesimo non nega agli aderenti la possibilita di credere in Dio, di non credere, di dubitare o di partecipare ad altre religioni o percorsi spirituali, purche tale partecipazione sia libera e non contrasti con i principi di non violenza, rispetto, autonomia e dignita della persona.
- Nessun aderente puo essere discriminato per il suo credo ulteriore, per la sua assenza di credo, per il suo dubbio o per il mutamento delle sue convinzioni personali.
- Il Posponesimo non chiede conversione esclusiva, rinuncia ad altre appartenenze, abiura, dichiarazione pubblica di fede o dichiarazione pubblica di ateismo.
Art. 5 - Proponenti Fondatori e fase costitutiva
- Sono Proponenti Fondatori le persone fisiche che approvano il presente Statuto e partecipano al rito fondativo originario del Posponesimo.
- I Proponenti Fondatori riconoscono e dichiarano che il Posponesimo nasce come religione atea, democratica, gratuita, non patrimoniale, non dogmatica, non settaria e fondata sulla posposizione consapevole come pratica di riflessione, responsabilita e sostenibilita dell'esistenza.
- I Proponenti Fondatori custodiscono la memoria della visione iniziale del Posponesimo, senza assumere per questo autorita dottrinale permanente, potere gerarchico, privilegio economico, voto rafforzato o diritto di veto.
- I Proponenti Fondatori, nella memoria interna del Posponesimo, possono essere denominati anche Custodi della Prima Posposizione. Tale denominazione ha valore storico e simbolico, non costituisce un ordine, una casta, un clero o un organo permanente.
- I Proponenti Fondatori assumono, dalla costituzione, anche la funzione di Colloquiatori Fondatori. Tale funzione riconosce il loro ruolo iniziale nella definizione e nella trasmissione della visione originaria del Posponesimo, senza attribuire loro poteri permanenti, privilegi economici, superiorita gerarchica, voto rafforzato o diritto di veto.
- La funzione di Colloquiatore Fondatore consente, nella fase iniziale, di facilitare i riti, avviare i Gruppi di Riflessione, illustrare lo Statuto, presentare il Commentario originario e promuovere la prima organizzazione della Piattaforma Comune.
- La qualifica di Colloquiatore Fondatore non comporta immunita da revoca, esonero dal codice di condotta, superiorita rispetto agli altri Colloquiatori, diritto di permanenza automatica in funzioni organizzative o potere di interpretazione autentica dello Statuto.
- Dopo la prima elezione delle funzioni comunitarie ordinarie, i Proponenti Fondatori conservano la qualifica storica di fondatori e, se continuano a svolgere attivita di facilitazione, operano come Colloquiatori secondo le regole generali previste per tutti gli altri Colloquiatori.
- I Proponenti Fondatori possono costituire un Comitato di Avvio con il solo compito di: approvare e conservare gli atti fondativi; predisporre la prima versione della Piattaforma Comune; conservare il primo elenco interno degli aderenti, se istituito; pubblicare la prima versione dello Statuto e del Commentario; convocare la prima Assemblea degli Aderenti; curare gli adempimenti organizzativi iniziali, senza assumere impegni economici in nome del Posponesimo.
- Il Comitato di Avvio resta in funzione fino alla prima elezione delle funzioni comunitarie ordinarie e comunque non oltre 24 mesi dalla costituzione, salvo proroga deliberata dall'Assemblea degli Aderenti per comprovate necessita organizzative.
- Alla cessazione del Comitato di Avvio, ogni funzione organizzativa passa alle funzioni comunitarie ordinarie previste dallo Statuto.
- I Proponenti Fondatori, dopo la fase costitutiva, conservano gli stessi diritti e doveri degli altri aderenti.
- Il nome dei Proponenti Fondatori puo essere indicato negli atti fondativi e nella memoria storica del Posponesimo. La pubblicazione esterna dei loro dati personali avviene nel rispetto della normativa applicabile e delle eventuali richieste di riservatezza compatibili con gli obblighi di legge.
- Il principio che regola il ruolo dei Proponenti Fondatori e: fondatori nella memoria, uguali nella democrazia.
Art. 6 - Rito fondativo del Posponesimo
- Il Posponesimo si considera fondato con l'approvazione del presente Statuto da parte dei Proponenti Fondatori e con la celebrazione del primo Rito della Posposizione Consapevole.
- Il rito fondativo puo svolgersi in forma fisica, virtuale o mista.
- Nel rito fondativo i Proponenti Fondatori dichiarano la nascita del Posponesimo, approvano lo Statuto nella sua versione fondativa, riconoscono il Commentario originario ove gia predisposto, assumono la funzione di Colloquiatori Fondatori, dichiarano l'assenza di patrimonio, denaro, donazioni, quote, sede legale e gestione economica, e individuano la prima Piattaforma Comune, anche provvisoria.
- Del rito fondativo puo essere redatto un verbale interno, anche digitale, sottoscritto dai Proponenti Fondatori o confermato attraverso la Piattaforma Comune.
- Il verbale fondativo ha valore di memoria interna della nascita del Posponesimo e non comporta, di per se, costituzione di ente patrimoniale, associazione riconosciuta, soggetto fiscale o persona giuridica.
Art. 7 - Rito della Posposizione Consapevole
- Il rito fondamentale del Posponesimo e denominato Rito della Posposizione Consapevole.
- Il rito consiste in uno o piu momenti di riflessione, individuali o comunitari, dedicati ai principi del Posponesimo e alla pratica del rinvio consapevole della scelta, del giudizio, della parola o dell'azione.
- Il rito ha natura autonoma e indipendente. Non richiede sacerdoti, intermediari, luoghi consacrati, formule obbligatorie o oggetti rituali necessari.
- Il rito puo svolgersi individualmente, in forma congiunta, in uno spazio fisico, in uno spazio virtuale o in forma mista.
- La componente virtuale e tecnologica costituisce infrastruttura ordinaria e permanente del Posponesimo. Ogni rito comunitario deve, ove possibile, poter essere seguito, documentato o condiviso anche attraverso strumenti digitali idonei, nel rispetto della privacy dei partecipanti.
- Il rito comunitario ordinario si svolge con periodicita stabilita dalla comunita locale o virtuale. La periodicita consigliata e settimanale, ma ogni gruppo puo adattarla alle proprie possibilita, purche siano garantite continuita e apertura.
- Il rito comunitario e pubblico e aperto, salvo motivate esigenze di riservatezza, tutela personale, sicurezza o protezione dei dati. La partecipazione al rito non comporta automaticamente adesione formale al Posponesimo.
- Il rito puo comprendere lettura di principi, lettura di Commenti, silenzio o pausa di riflessione, esposizione libera di esperienze personali, discussione rispettosa, formulazione di proposte e chiusura con un momento di posposizione personale o collettiva.
- Accanto al rito fondamentale possono essere celebrati riti specifici della vita individuale e comunitaria, purche coerenti con i principi del Posponesimo, liberi da imposizioni, gratuiti, non patrimoniali e privi di effetti civili salvo quanto previsto dalla legge applicabile.
- Nessun partecipante e obbligato a parlare, confessare fatti personali, rivelare dati privati o condividere esperienze intime.
- Il rito non ha funzione terapeutica, medica, psicologica o sostitutiva di percorsi professionali. Qualora emergano situazioni di sofferenza grave, abuso, dipendenza, violenza o pericolo, i partecipanti sono invitati a rivolgersi a professionisti qualificati o alle autorita competenti.
Art. 8 - Formula essenziale del rito
La forma minima del Rito della Posposizione Consapevole e la seguente:
Mi concedo il tempo necessario.
Non scelgo per paura dell'urgenza.
Non rinvio per fuga.
Pospongo per comprendere.
Comprendo per scegliere.
Scelgo per ridurre sofferenza e dispersione.
Scelgo per generare cura, ordine e sostenibilita.
La formula puo essere letta, meditata, adattata o tradotta, purche non ne sia alterato il senso fondamentale. Nessuna formula rituale e obbligatoria per la validita della partecipazione al Posponesimo.
Art. 9 - Rito posponesista di unione
- Il Posponesimo riconosce il Rito della Posposizione di Unione come momento rituale con il quale due persone dichiarano liberamente la volonta di condividere un percorso di vita fondato su scelta consapevole, rispetto reciproco, liberta, cura, sostenibilita e possibilita di rinnovare nel tempo la propria decisione.
- Il Rito della Posposizione di Unione e officiato da un Colloquiatore o da un Colloquiatore Fondatore scelto liberamente dalle persone che intendono unirsi.
- Il Colloquiatore non esercita autorita sugli uniti, non attribuisce vincoli sacramentali irrevocabili e non si sostituisce alla volonta delle persone. Egli facilita il momento rituale, richiama i principi del Posponesimo e accoglie la dichiarazione libera dei partecipanti.
- Il rito puo svolgersi in forma fisica, virtuale o mista, in luogo scelto dagli interessati, purche nel rispetto della liberta, della dignita, della privacy e della legge applicabile.
- Il rito posponesista di unione non produce, di per se, effetti civili, patrimoniali, successori, familiari o amministrativi.
- Qualora le persone intendano attribuire effetti civili alla propria unione, esse dovranno seguire le procedure previste dall'ordinamento civile competente.
- Il Colloquiatore puo eventualmente celebrare anche il matrimonio civile o l'unione civile solo se validamente delegato o autorizzato dall'autorita civile competente e nel rispetto della legge applicabile.
- Il rito posponesista puo precedere, seguire o accompagnare il rito civile, purche sia sempre chiara la distinzione tra valore religioso del rito posponesista ed effetti giuridici dell'atto civile.
- Nessuna unione puo essere officiata in assenza del consenso libero, attuale, consapevole ed espresso delle persone interessate.
- Il Posponesimo riconosce pari dignita alle unioni tra persone che liberamente scelgono di condividere il rito, senza discriminazioni fondate su sesso, genere, orientamento, credo personale, assenza di credo o appartenenza ad altre religioni, nei limiti della legge applicabile.
- La formula essenziale del Rito della Posposizione di Unione e la seguente:
Vi concedete il tempo necessario.
Non scegliete per paura dell'urgenza.
Non vi unite per costrizione, possesso o fuga.
Posponete il giudizio per comprendervi.
Comprendete per scegliervi.
Vi scegliete per ridurre sofferenza e dispersione.
Vi unite per generare cura, ordine e sostenibilita nel vostro mondo comune.
- La formula puo essere adattata liberamente dalle persone che si uniscono, purche siano preservati consenso, liberta, rispetto reciproco e coerenza con i principi del Posponesimo.
Art. 10 - Il Commentario
- Il testo di riferimento del Posponesimo e denominato Commentario.
- Il Commentario raccoglie i Commenti alla filosofia di base del Posponesimo, gli esempi, le pratiche, le riflessioni, le revisioni e gli sviluppi approvati democraticamente dagli aderenti.
- Il Commentario e un testo vivo, modificabile, gratuito nella sua forma digitale essenziale e sempre accessibile agli aderenti e, ove possibile, anche ai non aderenti.
- Il Commentario non e rivelazione, dogma immutabile o autorita assoluta. Esso e memoria comune e strumento di orientamento.
- Ogni Commento deve rispettare criteri di chiarezza, semplicita, comprensibilita, coerenza con i principi fondamentali, assenza di discriminazione, rispetto della dignita personale, compatibilita con la liberta individuale e utilita per la pratica posponesista.
- Il Commentario deve essere redatto in linguaggio accessibile a persone di diverso livello culturale, senza tecnicismi inutili, formule oscure o interpretazioni volutamente ambigue.
Art. 11 - Piattaforma Comune e sede ordinaria digitale
- Il Posponesimo utilizza una Piattaforma Comune come infrastruttura digitale ordinaria e sede comunitaria principale.
- La Piattaforma Comune e lo spazio ordinario per pubblicare lo Statuto, pubblicare il Commentario, proporre nuovi Commenti, proporre revisioni, svolgere consultazioni, gestire votazioni, convocare riti e incontri, condividere materiali, conservare gli atti essenziali e garantire trasparenza e partecipazione.
- L'espressione Piattaforma Comune indica qualunque sistema tecnologico idoneo, presente o futuro, che consenta comunicazione, consultazione, deliberazione, archiviazione e accesso sicuro alle informazioni.
- La Piattaforma Comune deve essere progettata secondo principi di protezione dei dati personali, minimizzazione dei dati raccolti, sicurezza, accessibilita, tracciabilita delle decisioni, trasparenza delle procedure, portabilita dei contenuti, continuita operativa e neutralita tecnologica.
- Nessuna tecnologia specifica e resa obbligatoria dallo Statuto. Gli strumenti possono cambiare nel tempo, purche rimangano coerenti con i principi del Posponesimo e con la tutela degli aderenti.
- La partecipazione digitale deve essere sempre favorita. La partecipazione fisica non puo diventare requisito esclusivo di appartenenza.
- La Piattaforma Comune, gli spazi fisici, gli strumenti digitali, i dispositivi, le connessioni, le stampe, i materiali e ogni altro mezzo necessario alla vita del Posponesimo possono essere messi gratuitamente a disposizione da singoli aderenti o da terzi.
- La messa a disposizione di strumenti, spazi, tecnologie o materiali non comporta trasferimento di proprieta al Posponesimo, non costituisce donazione, non genera credito, rimborso, privilegio, diritto di voto rafforzato, incarico automatico o potere decisionale.
- Chi mette a disposizione uno strumento o uno spazio resta responsabile della sua titolarita, gestione, manutenzione e conformita alla legge, salvo diverso accordo personale con altri aderenti, che non vincola il Posponesimo come religione.
- Il Posponesimo non assume obblighi economici, contrattuali o patrimoniali per l'uso di strumenti, spazi, tecnologie o materiali messi a disposizione dagli aderenti.
- Eventuali luoghi fisici utilizzati per incontri o riti sono temporanei, gratuiti e non costituiscono sede legale, patrimonio, domicilio stabile o proprieta del Posponesimo.
Art. 12 - Aderenti
- Puo aderire al Posponesimo ogni persona maggiorenne secondo la legge del proprio Paese di residenza, capace di manifestare liberamente la propria volonta.
- L'adesione e personale, libera, revocabile e gratuita.
- Non e ammessa adesione per conto di terzi, per imposizione familiare, sociale, economica, lavorativa, politica o religiosa.
- L'adesione non comporta obbligo di esclusivita. L'aderente puo essere ateo, agnostico, credente, dubbioso, appartenere ad altre religioni, comunita, associazioni o percorsi filosofici, oppure non appartenere ad alcuna religione, salvo che ponga in essere comportamenti contrari ai principi fondamentali del presente Statuto.
- Nessun minore puo essere registrato come aderente formale. I minori possono partecipare ad attivita pubbliche, aperte e non riservate, nel rispetto della legge applicabile e della responsabilita dei genitori o tutori.
- Nessun aderente e tenuto a rendere pubblica la propria appartenenza al Posponesimo.
Art. 13 - Procedura di adesione
- Chi intende aderire presenta richiesta attraverso la Piattaforma Comune o altro mezzo idoneo.
- Prima dell'adesione, il richiedente riceve o puo consultare il presente Statuto, il Commentario nella sua versione vigente ove disponibile, l'informativa privacy ove siano raccolti dati personali, una sintesi chiara dei diritti e dei doveri dell'aderente, e l'indicazione della procedura di uscita.
- L'adesione puo essere preceduta da un percorso informativo denominato Colloquio di Consapevolezza, volto esclusivamente a verificare che il richiedente conosca i principi fondamentali, comprenda la liberta e revocabilita dell'adesione, sappia che non sono richiesti pagamenti obbligatori, comprenda che il Posponesimo non gestisce patrimonio, donazioni o transazioni economiche, comprenda l'uso dei dati personali eventualmente raccolti e non sia sottoposto a pressioni esterne.
- Il Colloquio di Consapevolezza non ha finalita selettiva ideologica, psicologica, morale, economica o sociale. Esso non puo essere usato per discriminare, umiliare, profilare o escludere arbitrariamente.
- L'adesione si perfeziona con dichiarazione espressa del richiedente e registrazione nella Piattaforma Comune o nell'elenco interno degli aderenti, ove istituito.
- Nella fase informale iniziale, il Posponesimo puo operare anche senza elenco nominativo degli aderenti, riconoscendo la partecipazione attraverso presenza al rito, dichiarazione volontaria, pseudonimo, identificativo scelto dall'aderente o altra modalita rispettosa della riservatezza personale.
- L'eventuale rifiuto dell'adesione deve essere motivato e puo fondarsi solo su minore eta, incapacita di manifestare volonta libera, evidente costrizione da parte di terzi, uso strumentale o fraudolento della richiesta, comportamento gravemente contrario ai principi di non violenza, dignita e rispetto.
- Contro il rifiuto e ammessa richiesta di riesame entro 60 giorni.
Art. 14 - Gratuita assoluta e assenza di patrimonio
- L'adesione al Posponesimo e gratuita.
- La partecipazione ai riti ordinari, alle consultazioni, alla lettura del Commentario digitale essenziale e alla vita comunitaria fondamentale e gratuita.
- Nessun aderente puo essere obbligato a versare quote, donazioni, contributi, offerte o corrispettivi per aderire, partecipare o conservare la propria appartenenza.
- Il Posponesimo non raccoglie quote, non riceve donazioni, non gestisce offerte, non possiede beni, non apre conti correnti, non effettua pagamenti, non rimborsa spese, non emette ricevute, non svolge raccolte fondi e non compie transazioni economiche.
- Il Posponesimo, nella sua fase fondativa informale, non intende dotarsi di codice fiscale, partita IVA, conto corrente, patrimonio, fondo comune, cassa o altro strumento di gestione economica.
- Ogni aderente puo mettere gratuitamente a disposizione strumenti, spazi, dispositivi, tecnologie, materiali, stampe, servizi o competenze utili allo svolgimento delle attivita posponesiste.
- La messa a disposizione e sempre volontaria, gratuita, revocabile, non esclusiva e non genera obblighi di rimborso, compenso, restituzione economica, privilegio o potere decisionale.
- Le spese eventualmente sostenute dai singoli aderenti per scelta personale restano a loro esclusivo carico e non possono essere imputate al Posponesimo, salvo diverso accordo personale tra privati che non vincola la religione come comunita.
- Nessun aderente puo presentare spese, richieste di rimborso, crediti o pretese economiche verso il Posponesimo per attivita, strumenti, spazi, materiali, tecnologie o servizi messi volontariamente a disposizione.
- La mancanza di mezzi, strumenti, spazi o contributi materiali non puo mai comportare esclusione, minore dignita, minore diritto di parola o minore diritto di voto.
- Il principio economico del Posponesimo e: nessun patrimonio comune, nessun denaro comune, nessun potere attraverso il denaro.
Art. 15 - Diritti degli aderenti
- Ogni aderente ha diritto di partecipare ai riti pubblici e comunitari, accedere gratuitamente al Commentario digitale, proporre nuovi Commenti, proporre revisioni, partecipare alle discussioni, votare secondo le procedure statutarie ove sia prevista votazione, conoscere gli atti essenziali dell'organizzazione comunitaria, uscire liberamente dal Posponesimo, chiedere tutela dei propri dati personali, non essere discriminato e non subire pressioni economiche, psicologiche o sociali.
- Ogni aderente ha diritto al dubbio, alla critica, alla revisione delle proprie convinzioni e alla sospensione della partecipazione.
- Nessun aderente e tenuto a rendere pubblica la propria appartenenza al Posponesimo.
- Nessun aderente e tenuto a dichiararsi ateo, credente, agnostico o appartenente ad altra convinzione personale.
Art. 16 - Doveri degli aderenti
- Ogni aderente si impegna a rispettare lo Statuto, rispettare la dignita degli altri aderenti e dei non aderenti, non usare il Posponesimo per fini violenti, discriminatori, fraudolenti, settari o coercitivi, non divulgare dati personali altrui, non attribuire al Posponesimo opinioni personali non approvate, partecipare se lo desidera in modo libero e responsabile alla vita comunitaria.
- Nessun dovere statutario puo essere interpretato come obbligo di obbedienza personale verso altro aderente, Colloquiatore, fondatore o funzione comunitaria.
- Nessun aderente puo assumere obbligazioni economiche, contrattuali o patrimoniali in nome del Posponesimo.
Art. 17 - Funzioni comunitarie del Posponesimo
- Il Posponesimo, nella sua fase informale e non patrimoniale, non costituisce organi giuridici patrimoniali, ma funzioni comunitarie interne, necessarie al proprio funzionamento rituale, democratico, documentale e organizzativo.
- Sono funzioni comunitarie del Posponesimo: l'Assemblea degli Aderenti, i Gruppi di Riflessione, i Colloquiatori, i Colloquiatori Fondatori nella fase costitutiva, il Coordinamento Organizzativo, il Colloquiatore Organizzativo, la Commissione di Garanzia, il Responsabile per la Protezione e la Riservatezza ove richiesto o opportuno.
- Tutte le funzioni comunitarie operano nel rispetto dei principi di gratuita, assenza di patrimonio, trasparenza, rotazione, responsabilita, limitazione dei poteri e tutela degli aderenti.
- Le funzioni comunitarie del Posponesimo non possono amministrare denaro, ricevere donazioni, acquistare beni, vendere beni, assumere debiti o stipulare contratti in nome del Posponesimo.
- Ogni funzione comunitaria ha valore interno, rituale, organizzativo o deliberativo e non attribuisce rappresentanza legale, patrimoniale o fiscale della comunita.
Art. 18 - Assemblea rituale e deliberativa degli Aderenti
- L'Assemblea degli Aderenti e la funzione comunitaria democratica generale del Posponesimo. Essa ha valore rituale, deliberativo e organizzativo interno, senza costituire organo patrimoniale, societario o fiscale.
- Partecipano all'Assemblea tutti gli aderenti in regola con l'eventuale registrazione, senza distinzione di anzianita, ruolo, provenienza, credo personale o disponibilita di mezzi materiali.
- L'Assemblea approva i nuovi Commenti, approva le revisioni del Commentario, elegge o conferma le funzioni comunitarie previste dallo Statuto, approva le modifiche statutarie, valuta le relazioni periodiche sull'attivita religiosa, rituale e organizzativa, e puo revocare incarichi secondo le procedure previste.
- L'Assemblea si svolge ordinariamente mediante la Piattaforma Comune, con possibilita di partecipazione fisica, virtuale o mista.
- Le decisioni devono essere documentate e conservate in forma accessibile agli aderenti, nel rispetto della privacy.
- L'Assemblea non approva bilanci, rendiconti economici o atti patrimoniali, poiche il Posponesimo non gestisce patrimonio, denaro o transazioni.
Art. 19 - Gruppi di Riflessione
- I Gruppi di Riflessione sono comunita locali, virtuali o miste, costituite da aderenti e aperte anche a non aderenti per lo svolgimento dei riti, delle discussioni e delle attivita ordinarie.
- I Gruppi di Riflessione non hanno autonomia dottrinale separata dal Posponesimo, ma possono organizzare liberamente tempi, modalita e strumenti delle proprie attivita, purche rispettino lo Statuto.
- Ogni Gruppo di Riflessione puo indicare uno o piu Colloquiatori per facilitare gli incontri.
- I Gruppi di Riflessione non possono imporre contributi, isolare i partecipanti, creare vincoli personali, impedire l'uscita o sostituirsi alle funzioni democratiche comuni.
- I Gruppi di Riflessione non possono raccogliere fondi, quote, offerte o donazioni in nome del Posponesimo.
Art. 20 - Colloquiatori
- Il Colloquiatore e un aderente che facilita i riti, le discussioni e la partecipazione democratica.
- Il Colloquiatore non e sacerdote, capo spirituale, maestro infallibile, superiore gerarchico o titolare di autorita personale sugli aderenti.
- Il Colloquiatore ha il compito di facilitare il dialogo, custodire il rispetto reciproco, favorire la comprensione dei principi, aiutare la formulazione di proposte, garantire che nessuno sia costretto a parlare o esporsi, orientare all'uso corretto della Piattaforma Comune, segnalare eventuali rischi per la tutela degli aderenti e officiare riti posponesisti, compresi i riti di unione, quando richiesto dagli interessati.
- Per diventare Colloquiatore e necessario essere aderente da almeno tre anni, salvo quanto previsto per i Colloquiatori Fondatori, avere partecipato stabilmente alla vita del Posponesimo, conoscere lo Statuto e il Commentario, accettare un codice di condotta, essere approvato con procedura trasparente dagli aderenti o dalle funzioni comunitarie competenti.
- I Proponenti Fondatori sono Colloquiatori Fondatori dalla costituzione del Posponesimo, in ragione del loro ruolo originario di definizione e avvio della religione.
- La funzione di Colloquiatore e temporanea, revocabile e non comporta privilegi economici, patrimoniali o decisionali non previsti dallo Statuto.
- Il Colloquiatore non puo raccogliere denaro, quote, offerte o donazioni in nome del Posponesimo.
- Il Colloquiatore non puo assumere obbligazioni economiche, patrimoniali o contrattuali in nome del Posponesimo.
Art. 21 - Coordinamento Organizzativo
- Il Coordinamento Organizzativo cura gli aspetti organizzativi, tecnici, documentali e comunicativi del Posponesimo.
- Esso non ha potere dottrinale autonomo e non ha poteri economici o patrimoniali.
- Il Coordinamento Organizzativo favorisce il funzionamento della Piattaforma Comune, cura ove esistente l'elenco interno degli aderenti, gestisce le comunicazioni ufficiali interne, tutela la continuita del Commentario, garantisce il rispetto delle procedure democratiche e supporta il Colloquiatore Organizzativo.
- I membri del Coordinamento Organizzativo sono eletti dagli aderenti con mandato triennale, rinnovabile una sola volta consecutiva salvo diversa deliberazione dell'Assemblea con maggioranza qualificata.
- Ogni incarico organizzativo puo essere revocato per grave violazione dello Statuto, conflitto di interessi, uso improprio di dati, abuso di ruolo o mancata trasparenza.
- Il Coordinamento Organizzativo non puo amministrare denaro, ricevere donazioni, acquistare beni, vendere beni, aprire conti, assumere debiti o stipulare contratti in nome del Posponesimo.
Art. 22 - Colloquiatore Organizzativo e coordinamento interno
- Il Colloquiatore Organizzativo coordina l'esecuzione interna delle decisioni democratiche del Posponesimo, nei limiti dello Statuto.
- Egli e eletto dall'Assemblea degli Aderenti o, in fase iniziale, dai Proponenti Fondatori secondo procedura documentata.
- Il mandato dura tre anni ed e rinnovabile una sola volta consecutiva.
- Il Colloquiatore Organizzativo coordina internamente le attivita posponesiste, senza assumere rappresentanza legale, patrimoniale o contrattuale della comunita; cura il rispetto dello Statuto; coordina l'esecuzione delle decisioni democratiche; non puo modificare autonomamente il Commentario; non puo disporre dei dati degli aderenti per fini estranei; non puo assumere decisioni dottrinali personali vincolanti; non puo assumere obbligazioni economiche, patrimoniali o contrattuali in nome del Posponesimo.
- Nessun privilegio religioso, economico, morale o personale deriva dalla funzione di Colloquiatore Organizzativo.
Art. 23 - Proposta di nuovi Commenti
- Ogni aderente puo proporre un nuovo Commento attraverso la Piattaforma Comune.
- La proposta deve essere formulata in modo chiaro, accessibile e coerente con i principi fondamentali.
- La proposta e ammessa alla fase di valutazione se, entro 30 giorni dalla pubblicazione interna, riceve il sostegno di almeno il 5% degli aderenti attivi o altra soglia stabilita dall'Assemblea con modifica statutaria.
- Per aderenti attivi si intendono gli aderenti registrati, o comunque riconoscibili secondo modalita rispettose della privacy, che abbiano confermato la propria partecipazione o il proprio interesse secondo modalita definite dal regolamento interno.
- La fase di valutazione dura 180 giorni, salvo diversa decisione dell'Assemblea per motivate esigenze.
- Durante la valutazione gli aderenti possono discutere la proposta, suggerire modifiche, presentare osservazioni di coerenza, sostenere o ritirare il proprio sostegno, esprimere voto favorevole, contrario o astenuto.
- La proposta e approvata se partecipa al voto almeno il 30% degli aderenti attivi, vota favorevolmente almeno la maggioranza semplice dei votanti e non emergono violazioni gravi e motivate dei principi fondamentali, della dignita personale o della legge applicabile.
- L'Assemblea puo stabilire soglie piu elevate per materie particolarmente rilevanti.
Art. 24 - Revisione dei Commenti consolidati
- Ogni aderente puo proporre la revisione di un Commento gia consolidato.
- La proposta di revisione e ammessa alla valutazione se riceve, entro 30 giorni, il sostegno di almeno il 10% degli aderenti attivi.
- La valutazione dura 180 giorni.
- La revisione e approvata se partecipa al voto almeno il 40% degli aderenti attivi, vota favorevolmente almeno la maggioranza assoluta dei votanti e la revisione non viola i principi fondamentali dello Statuto.
- Ogni Commento modificato conserva traccia storica delle versioni precedenti, della data di prima approvazione e delle successive revisioni.
Art. 25 - Modifica dello Statuto
- Il presente Statuto puo essere modificato solo dall'Assemblea degli Aderenti.
- La proposta di modifica statutaria deve essere pubblicata sulla Piattaforma Comune almeno 90 giorni prima del voto.
- La modifica e approvata se partecipa al voto almeno il 50% degli aderenti attivi e votano favorevolmente almeno i due terzi dei votanti.
- Non possono essere eliminate o svuotate di significato le seguenti garanzie fondamentali: liberta di adesione, liberta di uscita, gratuita dell'appartenenza, assenza di autorita dogmatica personale, tutela della privacy, natura democratica, rifiuto della coercizione, centralita del rito come riflessione consapevole e non come obbedienza, assenza di obblighi economici per gli aderenti.
- L'introduzione di qualunque forma di patrimonio, gestione economica, codice fiscale, conto corrente, donazione, quota, transazione o obbligazione patrimoniale richiede modifica statutaria approvata con quorum rafforzato pari ad almeno due terzi degli aderenti attivi e almeno tre quarti dei voti favorevoli tra i votanti.
Art. 26 - Privacy e protezione degli aderenti
- Il Posponesimo riconosce che l'appartenenza religiosa, filosofica o spirituale e dato personale particolarmente delicato e meritevole della massima tutela.
- Il Posponesimo adotta il principio di minimizzazione: raccoglie solo i dati strettamente necessari per consentire adesione, partecipazione, voto, sicurezza, consultazione e adempimenti eventualmente imposti dalla legge.
- I dati personali degli aderenti non sono pubblici.
- L'identita reale degli aderenti non puo essere diffusa pubblicamente senza consenso libero, specifico, informato, espresso e revocabile, salvo obblighi di legge.
- Ogni aderente e identificato pubblicamente, ove necessario, mediante codice, pseudonimo o altro identificativo non direttamente riconducibile alla persona.
- La partecipazione a votazioni, proposte e discussioni deve essere organizzata in modo da bilanciare trasparenza democratica, verificabilita delle procedure, riservatezza dell'identita personale e protezione da pressioni, ritorsioni o profilazioni.
- Le votazioni ordinarie devono essere, ove tecnicamente possibile, verificabili nel risultato ma riservate nell'identita del votante.
- Le opinioni personali, le esperienze condivise nei riti e gli interventi nelle discussioni non possono essere registrati, pubblicati o diffusi senza consenso, salvo che siano resi volontariamente pubblici dall'interessato.
- La Piattaforma Comune deve prevedere misure ragionevoli di sicurezza, controllo degli accessi, conservazione limitata, cancellazione, pseudonimizzazione e protezione da accessi non autorizzati.
- Ogni aderente ha diritto di conoscere quali dati sono trattati, ottenere rettifica, chiedere limitazione, chiedere cancellazione ove compatibile con obblighi legali e con la conservazione minima degli atti democratici, revocare consensi non indispensabili e non essere profilato per fini estranei al Posponesimo.
- Le modalita concrete di trattamento sono disciplinate, ove necessario, da un'informativa privacy separata, aggiornata nel tempo secondo la normativa applicabile.
- Nessun dato degli aderenti puo essere venduto, ceduto, scambiato o utilizzato per finalita commerciali, politiche, pubblicitarie o estranee agli scopi del Posponesimo.
- Nella fase informale iniziale, il Posponesimo puo operare anche senza elenco nominativo degli aderenti, riconoscendo la partecipazione attraverso presenza al rito, dichiarazione volontaria, pseudonimo, identificativo scelto dall'aderente o altra modalita rispettosa della riservatezza personale.
Art. 27 - Contributi intellettuali e testi degli aderenti
- Le idee, le proposte, i Commenti, le revisioni e gli scritti forniti dagli aderenti restano moralmente attribuibili ai rispettivi autori, ove essi desiderino essere indicati.
- L'aderente che propone testi destinati al Commentario concede al Posponesimo una licenza gratuita, non esclusiva, illimitata nel tempo, valida per il mondo intero, per utilizzare, riprodurre, modificare, tradurre, pubblicare e distribuire tali contributi nell'ambito del Commentario e delle attivita istituzionali.
- L'autore puo chiedere che il proprio nome non sia associato pubblicamente al contributo.
- Il Posponesimo non acquisisce la proprieta generale di ogni idea o scritto dell'aderente, ma solo i diritti necessari all'uso dei contributi volontariamente destinati alla religione e al Commentario.
Art. 28 - Uscita volontaria
- Ogni aderente puo uscire dal Posponesimo in qualsiasi momento, senza dover fornire motivazione.
- L'uscita avviene mediante comunicazione attraverso la Piattaforma Comune o altro mezzo idoneo.
- L'uscita produce effetto dal momento della ricezione della comunicazione, salvo il tempo tecnico necessario alla registrazione, ove esistente.
- A seguito dell'uscita cessano i diritti di voto, cessano gli eventuali incarichi, resta valida la documentazione degli atti compiuti durante l'adesione, i dati personali sono cancellati, anonimizzati o conservati in forma minima nei limiti consentiti o imposti dalla legge, i contributi gia confluiti nel Commentario restano utilizzabili secondo la licenza concessa, gli strumenti o gli spazi eventualmente messi a disposizione dall'aderente cessano di essere disponibili salvo diversa volonta dell'interessato.
- Nessun aderente uscito puo essere perseguitato, screditato, molestato, isolato o pubblicamente indicato in modo lesivo per la sua scelta.
Art. 29 - Sospensione ed esclusione
- L'esclusione dal Posponesimo e misura eccezionale.
- Puo essere proposta solo in caso di violenza, minaccia, molestie, grave discriminazione, manipolazione o coercizione di altri aderenti, uso fraudolento del Posponesimo, violazione grave della privacy, tentativo di raccolta economica non autorizzata in nome del Posponesimo, sfruttamento economico, reiterata e grave violazione dello Statuto.
- Non possono costituire motivo di esclusione il dissenso, il dubbio, la critica, la mancata partecipazione, la mancata messa a disposizione di strumenti o spazi, il cambiamento di convinzioni, l'appartenenza ad altra religione o filosofia, l'essere credente, ateo, agnostico o dubbioso.
- La procedura di esclusione deve garantire contestazione scritta dei fatti, tempo congruo per rispondere, possibilita di essere ascoltato, decisione motivata, composizione imparziale della funzione decidente e possibilita di ricorso.
- La decisione e adottata da una Commissione di Garanzia composta da almeno cinque aderenti o Colloquiatori non coinvolti nei fatti.
- La decisione deve essere assunta entro 60 giorni dall'avvio della procedura.
- Nei casi urgenti di pericolo per persone, dati o sicurezza della comunita, puo essere disposta sospensione temporanea e motivata, con successiva decisione definitiva.
- L'esclusione non comporta perdita della dignita personale ne autorizza attacchi pubblici, divulgazione di dati o ritorsioni.
Art. 30 - Garanzie contro derive settarie
- Il Posponesimo rifiuta espressamente ogni forma di organizzazione settaria, coercitiva o chiusa.
- Sono vietati obblighi economici per appartenere, isolamento degli aderenti da famiglia, amici o societa, culto della personalita, obbedienza cieca, minacce spirituali, morali o sociali, controllo della vita privata, imposizione di scelte affettive, lavorative, mediche o politiche, uso di informazioni personali per condizionare gli aderenti, limitazione della liberta di uscita, raccolta di denaro, offerte, quote o donazioni in nome del Posponesimo.
- Ogni aderente deve poter partecipare in misura libera, variabile e compatibile con la propria vita personale.
- Il Posponesimo non sostituisce famiglia, medicina, psicologia, diritto, scuola, lavoro o Stato.
- Il fatto di mettere a disposizione strumenti, spazi o tecnologie non attribuisce alcuna posizione dominante nella comunita.
Art. 31 - Rapporti con altre religioni e convinzioni
- Il Posponesimo rispetta tutte le religioni, convinzioni filosofiche e forme di non credenza che rispettino la dignita umana e la liberta personale.
- L'adesione al Posponesimo non impedisce la partecipazione ad altre comunita religiose o filosofiche.
- Il Posponesimo promuove dialogo, integrazione, conoscenza reciproca e convivenza pacifica.
- Nessuna religione o convinzione esterna puo essere denigrata in quanto tale negli atti ufficiali del Posponesimo.
- La critica delle idee e ammessa; la discriminazione delle persone non lo e.
- Il Posponesimo non compete con altre religioni, non richiede conversione esclusiva e non misura la qualita dell'aderente in base alla sua distanza da altre fedi o convinzioni.
Art. 32 - Assenza di gestione economica e patrimoniale
- Il Posponesimo non ha patrimonio proprio.
- Il Posponesimo non gestisce denaro, beni, proprieta, conti, donazioni, offerte, quote, contributi o transazioni.
- Il Posponesimo non svolge attivita commerciale, non svolge raccolta fondi e non distribuisce utili, compensi, rimborsi o vantaggi economici.
- Il Posponesimo non redige bilancio o rendiconto economico, non essendovi gestione economica comune.
- Le funzioni comunitarie del Posponesimo possono redigere relazioni periodiche esclusivamente spirituali, rituali, organizzative, partecipative o documentali, senza contenuto economico o patrimoniale.
- Ogni attivita del Posponesimo deve essere organizzata in modo da non generare obbligazioni economiche in capo alla religione, agli aderenti nel loro insieme o alle funzioni comunitarie.
- Eventuali spese sostenute volontariamente da singoli aderenti restano atti personali, esterni alla gestione del Posponesimo e non rimborsabili dalla comunita.
- Nessun aderente puo presentare spese, richieste di rimborso, crediti o pretese economiche verso il Posponesimo per attivita, strumenti, spazi, materiali, tecnologie o servizi messi volontariamente a disposizione.
- La gratuita radicale e l'assenza di patrimonio sono considerate elementi identitari del Posponesimo.
Art. 33 - Versioni, lingue e accessibilita
- Il testo ufficiale iniziale dello Statuto e in lingua italiana.
- Il Posponesimo promuove traduzioni in altre lingue, a partire dall'inglese, per favorire accessibilita e partecipazione.
- In caso di contrasto interpretativo, prevale il testo ufficiale nella lingua adottata dall'atto fondativo, salvo diversa deliberazione.
- I testi devono essere resi disponibili in formati accessibili, leggibili e compatibili con tecnologie assistive, nei limiti delle possibilita tecniche ed economiche degli aderenti che volontariamente li rendano disponibili.
Art. 34 - Formalizzazione futura
- La presente versione esprime la volonta di costituire una religione e comunita religiosa informale priva di patrimonio, gestione economica, codice fiscale, donazioni, quote e transazioni.
- Una futura eventuale versione destinata a deposito, registrazione, atto pubblico o riconoscimento dovra verificare, secondo la forma giuridica prescelta e la normativa applicabile, se sia possibile mantenere integralmente tale assenza di soggettivita economica e fiscale.
- Qualora una forma giuridica richieda obbligatoriamente sede, rappresentante, codice fiscale, patrimonio minimo, rendiconto o altri adempimenti economico-amministrativi, l'Assemblea degli Aderenti dovra scegliere se mantenere il Posponesimo come comunita religiosa informale e non patrimoniale, adottare una forma giuridica minima compatibile con la gratuita, rinviare il deposito formale, oppure modificare lo Statuto con le garanzie rafforzate previste dall'articolo 25.
- In nessun caso la futura formalizzazione potra introdurre obblighi economici personali per gli aderenti senza loro consenso espresso e senza modifica statutaria democratica.
Art. 35 - Norme finali
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano i principi fondamentali del Posponesimo, le decisioni democratiche dell'Assemblea e le norme dell'ordinamento giuridico applicabile.
- Nessuna disposizione statutaria puo essere interpretata in modo da limitare diritti fondamentali, liberta personale, liberta di coscienza, liberta di uscita, tutela della privacy o dignita umana.
- Il presente Statuto costituisce base fondativa del Posponesimo e puo essere adattato alle forme giuridiche richieste dall'ordinamento del Paese in cui la comunita intende operare, purche non siano traditi i principi di gratuita, liberta, democrazia, non settarieta e assenza di potere economico.
- Il Posponesimo e fondato nel momento in cui i Proponenti Fondatori approvano il presente Statuto e celebrano il Rito fondativo secondo l'articolo 6.