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Rito di Unione

Il rito posponesista per una scelta condivisa

Che cos’è il Rito di Unione

Il Rito della Posposizione di Unione è il momento rituale con il quale due persone dichiarano liberamente la volontà di condividere un percorso di vita fondato su scelta consapevole, rispetto reciproco, libertà, cura, sostenibilità e possibilità di rinnovare nel tempo la propria decisione.

Il rito non è fondato sul possesso, sull’obbligo o sull’irreversibilità, ma sulla scelta libera, attuale e consapevole delle persone che si uniscono.

Chi lo officia

Il rito è officiato da un Colloquiatore o da un Colloquiatore Fondatore, scelto liberamente dalle persone che intendono unirsi.

Il Colloquiatore non esercita autorità sugli uniti, non attribuisce vincoli sacramentali irrevocabili e non si sostituisce alla volontà delle persone. Egli facilita il momento rituale, richiama i principi del Posponesimo e accoglie la dichiarazione libera dei partecipanti.

Formula essenziale

Vi concedete il tempo necessario.
Non scegliete per paura dell’urgenza.
Non vi unite per costrizione, possesso o fuga.
Posponete il giudizio per comprendervi.
Comprendete per scegliervi.
Vi scegliete per ridurre sofferenza e dispersione.
Vi unite per generare cura, ordine e sostenibilità nel vostro mondo comune.

Forma del rito

Il rito può svolgersi in forma fisica, virtuale o mista, in un luogo scelto dagli interessati, purché nel rispetto della libertà, della dignità, della privacy e della legge applicabile.

La formula può essere adattata liberamente dalle persone che si uniscono, purché siano preservati consenso, libertà, rispetto reciproco e coerenza con i principi del Posponesimo.

Rapporto con il rito civile

Il rito posponesista di unione non produce, di per sé, effetti civili, patrimoniali, successori, familiari o amministrativi.

Qualora le persone intendano attribuire effetti civili alla propria unione, esse dovranno seguire le procedure previste dall’ordinamento civile competente.

Il Colloquiatore può eventualmente celebrare anche il matrimonio civile o l’unione civile solo se validamente delegato o autorizzato dall’autorità civile competente e nel rispetto della legge applicabile.

Consenso e pari dignità

Nessuna unione può essere officiata in assenza del consenso libero, attuale, consapevole ed espresso delle persone interessate.

Il Posponesimo riconosce pari dignità alle unioni tra persone che liberamente scelgono di condividere il rito, senza discriminazioni fondate su sesso, genere, orientamento, credo personale, assenza di credo o appartenenza ad altre religioni, nei limiti della legge applicabile.